Il decreto legislativo di riforma della magistratura onoraria assegna nuovi limiti di competenza al Giudice di Pace: ecco quali.
Tutte le cause in materia condominiale, a prescindere dal valore, dovranno essere instaurate davanti al giudice di Pace il quale deciderà anche per i risarcimenti danni da incidenti stradali fino a 50 mila euro. Il Tribunale, dal canto suo, perde la competenza per le opposizioni ai pignoramenti mobiliari, fatte salve alcune eccezioni. Sono queste alcune delle novità contenute nel decreto legislativo di riforma della magistratura onoraria approvata l’altro ieri, in via definitiva, dal Governo.
Prima di spiegare come cambia la competenza del Giudice di pace, soffermiamoci sulla nuova figura del magistrato onorario per come disegnata dalla riforma. L’incarico ha una durata di quattro anni, rinnovabili fino a un massimo di 8 (ma solo a seguito della conferma del Consiglio superiore della magistratura dopo il primo quadriennio). Il Giudice di Pace non dovrà lavorare per più di due giorni a settimana; pertanto l’esercizio dell’attività è compatibile con lo svolgimento di altre attività remunerative. Il compenso annuo lordo non può superare 16.140,00 euro. Previsti anche dei «premi risultato» da valutare sulla base degli obiettivi e criteri di valutazione fissati dal ministero.
Viene completamente rinnovato il capitolo della competenza del Giudice di Pace. Ecco dunque tutti i punti della riforma:
- il Giudice di Pace diviene competente per tutte le cause in materia di condominio. L’attuale codice civile limita invece le competenze del Giudice di Pace alle sole liti sulla misura e modalità di uso dei servizi di condominio di case. Pertanto, per fare degli esempi, le deliberazioni dell’assemblea si impugnano dal Giudice di Pace e sempre dal magistrato non togato si andrà per litigare sui millesimi o sulle spese condominiali o sulla revoca dell’amministratore e così via.
- la competenza del Giudice di Pace sulle cause inerenti a diritti su beni mobili passa da un valore minimo di 5mila euro a 30mila euro;
- per la prima volta, il Giudice di Pace sarà anche competente per i giudizi in materia immobiliare: a lui vengono affidate le cause di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari purché entro un valore massimo di 30mila euro; riordinamento della proprietà rurale; accessione e superficie;
- viene elevato il tetto del valore delle cause che il Giudice di Pace può decidere secondo equità: non più 1.100 euro, ma fino a 2.500 euro;
- passa dal tribunale al Giudice di Pace la competenza sui pignoramenti mobiliari e le relative opposizioni; restano al tribunale solo i pignoramenti di crediti (saldo del conto bancario, stipendio o pensione ecc.), la consegna e il rilascio di cose e l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare;
- per quanto riguarda i danni da sinistri stradali, la competenza per valore del Giudice di Pace passa da 20 a 50mila euro. Quindi tutte le cause da 20.001 a 50.000 euro vengono sottratte al tribunale;
- in materia di diritti reali il Giudice di Pace si occuperà di tutte le controversie sulle distanze. In particolare il magistrato onorario deciderà le cause sulle distanze come piantagioni, muri, fossi, siepi, ad esclusione delle distanze nelle costruzioni; le controversie su luci e vedute (tranne alcune ipotesi); quelle in materia di stillicidio e di acque; le cause in materia di occupazione e di invenzione, di specificazione, unione e commistione; quelle in materia di enfiteusi e di esercizio delle servitù, di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni delle comunioni e le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa;
Resta ferma la competenza esclusiva, già oggi sussistente, in materia di:
- cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
(Fonte)